Art. 5
Inserimento dell'art. 44-bis nella legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-bis (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca,
agricoltura e foreste), e per la parte del suo territorio di
competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e il
funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' le procedure
di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco e
di modifica della sua perimetrazione.
2. Questo capo si applica in armonia con le finalita' e i principi
dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con la
disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura
2000 sulla conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo
il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva
dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi
di diritto internazionale generale e pattizio.»