Art. 6
Inserimento dell'art. 44-ter nella legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-ter (Gestione del parco nazionale). - 1. Le funzioni
inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale,
limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito
provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via
principale della struttura provinciale competente in materia di aree
protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli
enti e le comunita' locali, anche titolari di usi civici o di
patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge.
2. L'attivita' di sorveglianza sul territorio trentino del parco
nazionale e' svolta dal corpo forestale provinciale; le stazioni
forestali che operano nel medesimo territorio sono articolazioni
territoriali della struttura provinciale competente in materia di
foreste e fauna e assicurano, attraverso forme di raccordo,
un'attivita' di supporto tecnico all'esercizio delle funzioni
gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia
di aree protette.
3. La Provincia, nell'ambito della configurazione unitaria del
parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo:
a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;
b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la
Regione Lombardia, nonche' accordi a carattere transfrontaliero;
c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo
socio-economico sostenibile.
4. La Giunta provinciale puo' definire, con propria deliberazione,
i criteri e le modalita' per la partecipazione a progetti
interregionali.
5. Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di
vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia
puo' corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta
provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura
dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua determinazione
ed erogazione. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che
prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione
ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di
autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.»