Art. 7
Inserimento dell'art. 44-quater nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007
1. Dopo l'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente:
«Art. 44-quater (Comitato provinciale di coordinamento e
d'indirizzo). - 1. E' istituito il comitato provinciale di
coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da:
a) un componente in rappresentanza della Provincia;
b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo;
c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi;
d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano;
e) un componente in rappresentanza della comunita' ricadente nel
parco nazionale;
f) un componente in rappresentanza dei comuni proprietari di
terreni compresi nel parco nazionale, diversi da quelli indicati
nelle lettere b), c) e d), e delle consortele presenti nel parco
nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti;
g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate
dei beni di uso civico;
h) un componente designato a maggioranza dalle associazioni
protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di
associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione
dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale);
i) un componente in rappresentanza della Societa' degli alpinisti
tridentini (SAT).
2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli
enti ivi previsti designano un componente supplente. I componenti
supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di
assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa
senza diritto di voto un componente del comitato scientifico delle
aree protette previsto dall'art. 52.
3. Il comitato elegge un presidente tra i componenti individuati
dal comma 1, lettere b), c) e d). Il comitato, inoltre, elegge nel
suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o impedimento temporaneo.
4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura
provinciale competente in materia di aree protette.
5. Il comitato:
a) esprime l'intesa sul piano, sul regolamento e sulla
perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art.
44-septies;
b) esprime l'intesa sul programma degli interventi previsto
dall'art. 44-decies e sugli strumenti di programmazione individuati
con deliberazione della giunta provinciale;
c) rilascia il proprio parere sul piano territoriale della
comunita' (PTC), ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5;
d) esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono
sottoposte dalla giunta provinciale o dalla struttura provinciale
competente in materia di aree protette;
e) puo' formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione del
parco nazionale.
6. Il funzionamento del comitato e' disciplinato con regolamento
interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi
spese.
8. La giunta provinciale provvede alla nomina dei componenti -
titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data di
svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal
fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono alle designazioni di
rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e ne danno
comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da
parte di uno o piu' dei predetti enti la giunta provinciale provvede
alla nomina prescindendo dalle designazioni non pervenute in tempo
utile e il comitato e' validamente costituito con la nomina della
maggioranza dei componenti dell'organo. E' fatta salva la successiva
integrazione del comitato sulla scorta delle designazioni pervenute
oltre il termine.
9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche nel caso di
sostituzione di uno o piu' componenti del comitato revocati,
destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della
scadenza del mandato.
10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o cessazione dalla
carica prima della scadenza del mandato i componenti del comitato
durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale
del nuovo comitato ai sensi del comma 8.»