(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 351 del 25 novembre 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' e modalita' attuative 1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi siano rispettati come persone. 2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualita' e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori. 3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato. 4. La Giunta regionale con una o piu' direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonche' le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15 e per l'accreditamento di cui all'art. 17.