(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 351 del 25 novembre 2016) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e modalita' attuative 
 
  1. La Regione, in attuazione della Costituzione,  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione  europea  e  della  Convenzione  ONU
relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20  novembre
1989, ratificata  ai  sensi  della  legge  27  maggio  1991,  n.  176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre  1989),  riconosce  le  bambine  e  i
bambini quali soggetti di diritti individuali,  giuridici,  civili  e
sociali e opera perche' essi siano rispettati come persone. 
  2. La Regione ritiene essenziale investire  sull'infanzia  e  sulle
giovani generazioni con interventi e servizi di qualita' e a tal fine
promuove  il  raccordo  e  l'integrazione  tra  le  politiche  e   le
programmazioni dei diversi settori. 
  3. In coerenza con la normativa e le  raccomandazioni  europee,  la
presente legge detta i criteri  generali  per  la  realizzazione,  la
gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi  per
la  prima  infanzia  pubblici  e  privati,  nel  riconoscimento   del
pluralismo delle offerte  educative  e  del  diritto  di  scelta  dei
genitori, nel rispetto dei principi  fondamentali  o  dei  fabbisogni
standard stabiliti con legge dello Stato. 
  4. La Giunta regionale con una  o  piu'  direttive,  previo  parere
della  competente  commissione  assembleare,  definisce  i  requisiti
strutturali e organizzativi,  differenziati  in  base  all'ubicazione
della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalita'  per
la  realizzazione  e  il  funzionamento  dei  servizi   educativi   e
ricreativi di cui  alla  presente  legge  nonche'  le  procedure  per
l'autorizzazione  al  funzionamento  di  cui  all'art.   15   e   per
l'accreditamento di cui all'art. 17.