Art. 10 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. L'Assemblea legislativa regionale,  su  proposta  della  Giunta,
approva, di  norma  ogni  tre  anni,  gli  indirizzi  per  i  servizi
educativi per la prima infanzia, che definiscono i  criteri  generali
di programmazione e di ripartizione delle risorse: 
    a) per lo sviluppo, il consolidamento  e  la  qualificazione  dei
servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e  raccordo  tra  i
servizi educativi, scolastici, sociali  e  sanitari,  anche  ai  fini
della realizzazione del sistema educativo integrato; 
    b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione  della
qualita' dei servizi, per la realizzazione di  progetti  di  ricerca,
per l'attuazione di iniziative di formazione degli  operatori  e  dei
coordinatori pedagogici. 
  2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo
parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equita' e omogeneita' delle
politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di  cui  alla
presente legge,  che  riguardino  anche  la  compartecipazione  degli
utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'art. 6, comma
5, lettera b). 
  3. La Giunta regionale, in attuazione degli  indirizzi  di  cui  al
comma 1, adotta la delibera di programma: 
    a) per i finanziamenti in conto capitale e  il  relativo  riparto
delle risorse come indicato all'art. 13, comma 2; 
    b) per le spese  correnti,  il  relativo  riparto  annuale  e  il
trasferimento delle risorse a favore di  enti  locali  e  loro  forme
associative di cui all'articolo13, comma 1. 
  4.  La  Regione  puo'   inoltre   attuare   direttamente   progetti
d'interesse regionale anche  avvalendosi  del  contributo  teorico  e
pratico di enti, centri, istituzioni  e  associazioni  culturali  che
operano  per  sostenere  e  valorizzare   le   esperienze   educative
innovative e promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale e
internazionale. 
  5.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente   commissione
assembleare, puo' concedere a enti locali e  loro  forme  associative
contributi  straordinari  per   spese   d'investimento   relative   a
interventi di nuova costruzione,  acquisto,  restauro  e  risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione  straordinaria,
ripristino tipologico di edifici da destinare  all'aumento  di  posti
nei servizi educativi per la prima infanzia,  volti  a  riequilibrare
l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media
regionale.