Art. 11 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1.  I  Comuni,  anche  in  raccordo   fra   loro,   promuovono   la
programmazione della rete dei servizi  territoriali,  coinvolgendo  i
soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni: 
    a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed  esercitano  la
vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima  infanzia
e sulle loro strutture nonche' sui servizi ricreativi di cui all'art.
9; 
    b) concedono l'accreditamento; 
    c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali; 
    d) assegnano, sulla base degli  indirizzi  di  cui  all'art.  10,
comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai  soggetti  gestori
di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
    e) formulano, anche in  collaborazione  con  altri  soggetti,  le
proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi
del proprio territorio; 
    f) attuano, con il coinvolgimento  dei  coordinatori  pedagogici,
interventi di  formazione  del  personale  e  di  qualificazione  dei
servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione  con  altri
soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza; 
    g) possono prevedere,  nell'ambito  della  gestione  dei  servizi
educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti
al terzo settore; 
    h) promuovono  la  conoscenza  e  l'informazione  sulle  proposte
educative relative alla fascia  da  zero  a  tre  anni  presenti  nel
territorio e sulle  loro  caratteristiche,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine
possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile  la
mappa aggiornata dell'offerta dei servizi  presenti  sul  territorio,
con  la  descrizione  delle  loro  caratteristiche   e   ogni   altra
informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.