Art. 12 
 
            Compiti delle aziende unita' sanitarie locali 
 
  1. Le aziende unita' sanitarie locali garantiscono la tutela  e  la
vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e  sui  servizi  per  la
prima infanzia. 
  2. Le aziende unita' sanitarie locali  individuano  altresi'  forme
specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le  finalita'
di cui all'art. 7.