Art. 12 Compiti delle aziende unita' sanitarie locali 1. Le aziende unita' sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia. 2. Le aziende unita' sanitarie locali individuano altresi' forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalita' di cui all'art. 7.