Art. 13 
 
            Interventi ammessi a contributo e beneficiari 
 
  1. In attesa della definizione degli ambiti  territoriali  di  area
vasta di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 2015,  n.  13
(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni  su
Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro  Unioni)  la
Giunta regionale, con il programma  di  cui  all'art.  10,  comma  3,
assegna le risorse: 
    a) agli enti locali e loro forme associative per  spese  correnti
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure
di coordinamento pedagogico, la  formazione  degli  operatori  e  dei
coordinatori pedagogici; 
    b)  ai  comuni  capoluogo  per  il   sostegno   contributivo   ai
coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'art. 33. 
  2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso
alle  spese  per  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  nuova
costruzione,   acquisto,   restauro   e   risanamento   conservativo,
ristrutturazione  edilizia,  ripristino  tipologico  di  edifici   da
destinare a servizi educativi per la prima  infanzia  nonche'  arredo
degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale
erogati dalla Regione: 
    a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il comune interessato; 
    b) a soggetti privati, sentito il comune interessato. 
  3. Gli edifici da ristrutturare o le  aree  sulle  quali  costruire
devono risultare,  all'atto  della  concessione  del  contributo,  in
proprieta', oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o  in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo,  con  scadenza
non antecedente al termine del vincolo di destinazione. 
  4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al
comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalita' indicate all'art.
27,  se  i  relativi  servizi  non  ottengono   l'autorizzazione   al
funzionamento  e  l'accreditamento  entro  i  termini  stabiliti  dal
comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati. 
  5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita'  e
le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, nonche' le aree  d'intervento  dei  progetti  regionali  di  cui
all'art. 10, comma 4.