Art. 14 Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia 1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonche' ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilita' e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.