Art. 14 
 
              Sistema informativo sui servizi educativi 
                        per la prima infanzia 
 
  1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per
la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta
informazioni, dati  statistici  e  ogni  altro  elemento  utile  allo
sviluppo   del   sistema   educativo   integrato,   anche   ai   fini
dell'implementazione delle  banche  dati  statali,  nonche'  ai  fini
amministrativi  finalizzati  all'erogazione  dei  finanziamenti,  nel
rispetto delle condizioni di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
  2. Il sistema  informativo  sui  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia,  tramite  l'Osservatorio   regionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza,  garantisce  alla  Regione,  agli  enti  locali  e  ai
soggetti  gestori  dei  servizi   per   la   prima   infanzia   ampia
disponibilita'  e  scambio   delle   informazioni,   per   permettere
l'effettuazione  delle  necessarie  verifiche  di  efficacia   e   di
efficienza degli interventi realizzati.