Art. 2 
 
                           Nido d'infanzia 
 
  1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e  sociali  d'interesse
pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa  tra
i tre mesi e i tre anni, che concorrono con  le  famiglie  alla  loro
crescita e formazione, nel  quadro  di  una  politica  per  la  prima
infanzia e della garanzia del diritto  all'educazione,  nel  rispetto
dell'identita' individuale, culturale e religiosa. 
  2. I nidi hanno finalita' di: 
    a) formazione e socializzazione dei  bambini,  nella  prospettiva
del  loro  benessere  psicofisico  e  dello   sviluppo   delle   loro
potenzialita' cognitive, affettive, relazionali e sociali; 
    b) cura dei bambini che comporti un  affidamento  continuativo  a
figure diverse da quelle parentali in un contesto  esterno  a  quello
familiare; 
    c) sostegno alle famiglie nella cura dei  figli  e  nelle  scelte
educative. 
  3. Per realizzare gli obiettivi di  cui  al  comma  2,  i  soggetti
gestori  possono  individuare  moduli  organizzativi  e   strutturali
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e  alla  loro
ricettivita',  fermi  restando   sia   l'elaborazione   di   progetti
pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia
il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore,  personale
addetto ai servizi generali e bambini. 
  4. I nidi  d'infanzia,  anche  a  tempo  parziale,  garantiscono  i
servizi di mensa e di riposo dei bambini.