Art. 2 Nido d'infanzia 1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identita' individuale, culturale e religiosa. 2. I nidi hanno finalita' di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita' cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. 3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita', fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini. 4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.