Art. 3 
 
                Servizi educativi integrativi al nido 
 
  1. Al fine di garantire risposte flessibili  e  differenziate  alle
esigenze dei bambini e delle famiglie,  possono  essere  istituiti  i
seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei  luoghi  di
lavoro: 
    a) spazio bambini; 
    b) centro per bambini e famiglie; 
    c)  servizi  domiciliari  organizzati  in  spazi   connotati   da
requisiti strutturali tali da renderli erogabili  anche  in  ambienti
domestici, purche' idonei alle specifiche esigenze dell'utenza  della
fascia da zero a tre anni; 
    d) servizi sperimentali. 
  2. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4 definisce le tipologie e
le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva
stabilisce la procedura per il riconoscimento  della  sperimentalita'
dei servizi.