Art. 3 Servizi educativi integrativi al nido 1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro: a) spazio bambini; b) centro per bambini e famiglie; c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purche' idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni; d) servizi sperimentali. 2. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalita' dei servizi.