Art. 4 Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia 1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita' locale. 2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la piu' ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sara' tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di studio del personale dei servizi nonche' tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le universita' e gli enti di ricerca in materia. 4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuita' di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.