Art. 5 
 
                        Gestione dei servizi 
 
  1. I  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  possono  essere
gestiti: 
    a) dai Comuni, anche in forma associata; 
    b) da altri soggetti pubblici; 
    c) da  soggetti  privati,  accreditati  ai  sensi  dell'art.  17,
convenzionati con i comuni; 
    d) da soggetti privati scelti dai comuni  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica; 
    e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.