Art. 5 Gestione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti: a) dai Comuni, anche in forma associata; b) da altri soggetti pubblici; c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i comuni; d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica; e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.