Art. 6 
 
             Accesso ai servizi e contribuzione ai costi 
 
  1. Nei  servizi  educativi  pubblici  e  a  finanziamento  pubblico
l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine, senza  distinzione  di
sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche  se  di  nazionalita'
straniera  o  apolidi.  Tali  servizi  favoriscono   in   particolare
l'inserimento dei bambini disabili  o  in  situazione  di  svantaggio
sociale e culturale e promuovono l'interculturalita'. 
  2. Al fine di preservare lo stato di  salute  sia  del  minore  sia
della collettivita' con cui il medesimo viene a contatto, costituisce
requisito di accesso ai servizi educativi  e  ricreativi  pubblici  e
privati l'avere assolto da parte del minore  gli  obblighi  vaccinali
prescritti  dalla  normativa  vigente.  Ai   fini   dell'accesso   la
vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati
pericoli concreti per la salute del minore in relazione a  specifiche
condizioni cliniche. Entro  un  mese  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge  con  apposito  provvedimento  la  Giunta   regionale
specifica le forme concrete di  attuazione  del  presente  comma.  La
Regione implementa parallelamente  le  azioni  e  gli  interventi  di
comunicazione e informazione  sull'importanza  delle  vaccinazioni  e
sulle evidenze scientifiche a supporto. 
  3. L'accesso ai servizi educativi  e'  aperto  ai  bambini  e  alle
bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere consentito  nei  centri
per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino
ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato progetto pedagogico,
strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'eta' fino ai
tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla
relativa direttiva. 
  4. Nei nidi e nei servizi integrativi  aziendali  e  interaziendali
che usufruiscono di finanziamenti pubblici  e'  consentito  l'accesso
anche a bambini i cui genitori non prestano la propria  opera  presso
l'azienda beneficiaria. Le modalita' dell'accesso sono stabilite  con
apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali
e quelle  della  comunita'.  Il  bambino  iscritto  ha  diritto  alla
frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di
lavoro del genitore, fino  all'eta'  scelta  dalla  famiglia  per  il
passaggio alla scuola dell'infanzia. 
  5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti
di cui alle  lettere  a),  b),  c),  d)  dell'art.  5  devono  essere
previsti: 
    a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati; 
    b)  la  partecipazione  degli  utenti,  secondo  un  criterio  di
progressivita', alle spese di gestione dei servizi  attraverso  forme
di  contribuzione  differenziata   in   relazione   alle   condizioni
socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equita'  e
di tutela delle fasce  sociali  meno  abbienti,  nel  rispetto  della
vigente normativa in materia di condizioni economiche  richieste  per
l'accesso  alle  prestazioni  assistenziali,  sanitarie   e   sociali
agevolate.