Art. 7 
 
           Integrazione dei bambini disabili e prevenzione 
                dello svantaggio e dell'emarginazione 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale  28  luglio
2008,  n.  14  (Norme  in  materia  di  politiche  per   le   giovani
generazioni) e, in particolare, dall'art. 26 (Bambini  e  adolescenti
disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono  il
diritto all'integrazione dei bambini disabili nonche' di  bambini  in
situazione di  disagio  relazionale  e  socio  culturale,  anche  per
prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione. 
  2. I servizi educativi per la prima  infanzia,  le  aziende  unita'
sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro,  individuano
forme specifiche di collaborazione al  fine  di  garantire  la  piena
integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e  di
realizzare interventi di educazione alla salute,  conformemente  alle
disposizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 4.