Art. 9 Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione 1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'art. 6, comma 2. 2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attivita' comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente. 3. In caso di mancata segnalazione il comune competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino all'effettuazione dei necessari controlli. 4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1. 5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.