Art. 9 
 
          Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione 
 
  1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti  a  bambini
fino a tre  anni  che  ne  fruiscono  occasionalmente  sono  soggetti
esclusivamente alle norme vigenti  relative  alla  sicurezza  e  alla
salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'art. 6, comma 2. 
  2. A tal fine i  soggetti  gestori  devono  trasmettere  al  comune
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  la  segnalazione
certificata d'inizio attivita' comprendente l'autocertificazione  del
possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti
dalla normativa vigente. 
  3. In caso  di  mancata  segnalazione  il  comune  competente  puo'
ordinare la sospensione  dell'attivita'  fino  all'effettuazione  dei
necessari controlli. 
  4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione,  sull'idoneita'
e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1. 
  5. Le iniziative  di  conciliazione  autonomamente  attivate  dalle
famiglie  possono  essere  sostenute   dai   comuni   anche   tramite
l'istituzione di appositi elenchi.