Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per processo, la sequenza strutturata di  attivita'  sanitarie
omogenee per scopo, aggregabili anche per specifiche fasi,  tra  loro
logicamente correlate e riferibili a variabili organizzative, nonche'
all'ambiente di erogazione; 
    b)    per    percorso,    il    piano    multidisciplinare     ed
interprofessionale, relativo ad una specifica categoria di  pazienti,
che esplicita la migliore sequenza  temporale  e  spaziale  possibile
delle  prestazioni  diagnostiche,  terapeutiche   ed   assistenziali,
definita sulla base di raccomandazioni riconosciute.