Art. 3 Modalita' di individuazione dei processi assistenziali (articolo 48, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 51/2009) 1. I processi vengono individuati, con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento all'ambito clinico-assistenziale al quale e' correlata una diversa catena assistenziale, composta dalle attivita' cliniche ed organizzative atte a risolvere una determinata problematica di salute e che corrispondono alle linee di produzione primarie delle organizzazioni sanitarie. 2. Ogni processo, in relazione alla complessita' organizzativa, legata sia ai volumi di attivita' che ad aspetti logistici, puo' essere suddiviso, ai fini della attestazione di cui all'art. 27, in una o piu' fasi. 3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unita' organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed alle sue fasi e che sono interessate dai requisiti; tutte le unita' organizzative partecipano ad almeno un processo o ad una sua fase. 4. L'unita' organizzativa ha un responsabile formalmente nominato, e' un centro di responsabilita' e partecipa al processo di budget; l'unita' organizzativa, inoltre, afferisce ad una struttura organizzativa funzionale (area dipartimentale o dipartimento) o, in alternativa, afferisce direttamente alla direzione sanitaria od al responsabile di zona.