Art. 4 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. Nella materia del turismo di cui al presente  testo  unico  sono
riservate  alla  Regione,  ferme  restando   le   generali   potesta'
normative,  di  programmazione,  di  indirizzo  e  di  controllo,  le
funzioni e i compiti concernenti: 
    a) la programmazione delle  politiche  a  favore  dello  sviluppo
sostenibile e competitivo del turismo  e  l'innovazione  dell'offerta
turistica regionale; 
    b)  l'omogeneita'  dei  servizi  e   delle   attivita'   inerenti
all'offerta turistica regionale; 
    c) le attivita' di  promozione  turistica  rivolte  alla  domanda
nazionale  ed  estera,  anche  mediante  l'utilizzo  di   piattaforme
digitali; 
    d) il coordinamento delle attivita' di accoglienza e informazione
turistica esercitata dagli enti locali; 
    e) l'organizzazione di  servizi  di  informazione  e  accoglienza
turistica di rilievo regionale; 
    f) l'attuazione di specifici  progetti  di  interesse  regionale,
definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia
regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo
2016, n.  22  (Disciplina  del  sistema  regionale  della  promozione
economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di  promozione  economica
della Toscana "APET". Modifiche alla legge  regionale  n. 53/2008  in
tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema
Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.  21  (Testo
unico delle disposizioni in materia di  beni,  istituti  e  attivita'
culturali); 
    g)  la  formazione  e  la  qualificazione   professionale   degli
operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.