Art. 4 Funzioni della Regione 1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale; b) l'omogeneita' dei servizi e delle attivita' inerenti all'offerta turistica regionale; c) le attivita' di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali; d) il coordinamento delle attivita' di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali; e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale; f) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.