Art. 6 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in  materia
di: 
    a) esercizio delle strutture ricettive; 
    b) esercizio delle attivita' professionali; 
    c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turi-stica del
territorio comunale. 
  2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a  carattere
sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano  in  forma
associata all'interno di ambiti  territoriali  defi  niti  con  legge
regionale. L'esercizio in forma associata e' effettuato  mediante  la
stipulazione  di  un'unica  convenzione  per  ambito  territoriale  e
comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 7. 
  3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre  forme  di
esercizio associato delle  funzioni  di  accoglienza  e  informazione
turistica a carattere sovra  comunale  de-finite  entro  la  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Fino a quando  non  sia  attivato  l'esercizio  associato  negli
ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza  e
informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai
comuni capoluoghi di provincia con le modalita' di  cui  all'art.  4,
comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 
  5. In caso di esercizio associato delle funzioni di  accoglienza  e
informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo
accordo con l'ente responsabile  della  gestione,  puo'  assegnare  a
detto comune,  a  titolo  gratuito,  personale  trasferito  ai  sensi
dell'art. 13  della  legge  regionale  n. 22/2015.  A  tal  fine,  il
trattamento economico, ivi compreso quello accessorio,  spettante  al
personale comandato e' determinato ed erogato dal  comune  capoluogo;
il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi  per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999
e 23 dicembre 1999, costituito presso il  comune  capoluogo.  In  tal
caso, l'accordo  puo'  prevedere  l'utilizzo  a  titolo  gratuito  di
risorse strumentali e di beni mobili e  immobili  di  cui  il  comune
capoluogo abbia la disponibilita' ai sensi  dell'art.  13,  comma  9,
della  legge  regionale   n.   22/2015.   In   caso   di   cessazione
dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle  risorse
e  dei  beni,  disposti  in  favore  del  comune  responsabile  della
gestione, cessano  di  diritto.  Resta  ferma  la  volontarieta'  del
comando da parte del dipendente interessato. 
  6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  4  non  comportano  il
trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il  trasferimento  di
risorse regionali che la legge regionale n. 22/2015 prevede in favore
del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.