Art. 6 Funzioni dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; b) esercizio delle attivita' professionali; c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turi-stica del territorio comunale. 2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali defi niti con legge regionale. L'esercizio in forma associata e' effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 7. 3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale de-finite entro la data di entrata in vigore della presente legge. 4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, puo' assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato e' determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo puo' prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilita' ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarieta' del comando da parte del dipendente interessato. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la legge regionale n. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.