Art. 7 
 
               Obblighi per l'esercizio delle funzioni 
               di accoglienza e informazione turistica 
 
  1.  L'esercizio  delle  funzioni  di  accoglienza  e   informazione
turistica di cui all'art. 6, comma 2 e all'art. 9, comma 3, comporta: 
    a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale  di
promozione turistica; 
    b)  la  realizzazione  del  collegamento   con   la   piattaforma
informatica regionale; 
    c) la programmazione e il monitoraggio delle  strategie  e  delle
attivita'  turistiche  dei  territori  di  destinazione   avvalendosi
dell'OTD di cui all'art. 8.