Art. 7 Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica 1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'art. 6, comma 2 e all'art. 9, comma 3, comporta: a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica; b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale; c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attivita' turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'art. 8.