Art. 9 Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia 1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di: a) agenzie di viaggio e turismo; b) classificazione delle strutture ricettive; c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 22/201 5. Le disposizioni dell'art. 14, comma 1, del la legge regionale n. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni. 3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'art. 7.