Art. 9 
 
             Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia 
 
  1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di  provincia,  oltre  alle
funzioni di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni amministrative,  che
sono esercitate su tutto il territorio della  provincia,  in  materia
di: 
    a) agenzie di viaggio e turismo; 
    b) classificazione delle strutture ricettive; 
    c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; 
    d) raccolta ed elaborazione dei dati  statistici  riguardanti  il
turismo. 
  2. Le funzioni di cui al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  sono
esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalita' di cui
all'art.  4,  comma  6,  della  legge  regionale  n.  22/201  5.   Le
disposizioni dell'art. 14, comma 1, del la legge regionale n. 22/2015
si applicano unicamente alle medesime funzioni. 
  3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a  carattere
sovra comunale sono esercitate dai  comuni  capoluoghi  di  provincia
fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'art. 6,  comma
2, e dell'art. 7. 
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma  3,  i  comuni
capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'art. 7.