Art. 2 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui  all'art.
1  e  fino  all'adeguamento   degli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica comunale nei termini indicati in tale norma, sono ammessi
una sola volta interventi di addizione volumetrica pari: 
  a) al 10  per  cento  della  SUA  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di adeguamento dell'intero
edificio alla normativa  vigente  per  il  contenimento  dei  consumi
energetici o di interventi di riparazione locale secondo  la  vigente
normativa sismica; 
  b) al 15  per  cento  della  SUA  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 50 metri quadrati, nel caso  di  realizzazione  di  un
intervento di miglioramento sismico, secondo  la  vigente  disciplina
sismica, che garantisca il raggiungimento di  un  livello  minimo  di
sicurezza non inferiore a  0,65  dell'indice  di  rischio,  assumendo
quale riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9  di  cui
alla deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2010,  n.  420
(Approvazione dei criteri, modalita' e fasi per  la  progettazione  e
per l'esecuzione degli interventi  di  prevenzione  e  riduzione  del
rischio sismico degli  edifici  pubblici  e  strategici  rilevanti.).
Qualora  l'edificio  nella  sua  configurazione  iniziale  abbia   il
coefficiente inferiore a 0,65,  l'intervento  di  miglioramento  deve
garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10
per cento; 
  c) al 20  per  cento  della  SUA  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 70 metri quadrati, nel  caso  di  adeguamento  sismico
dell'intero edificio secondo la vigente disciplina sismica; 
  d) al 25  per  cento  della  SUA  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 90 metri quadrati, in  caso  di  esecuzione  combinata
degli interventi di cui alle lettere a) e b) o a) e c). 
  2. Il titolo abilitativo contiene la  documentazione  attestante  i
livelli di risparmio  energetico  o  il  raggiungimento  del  livello
minimo di sicurezza da  conseguire.  In  sede  di  certificazione  di
agibilita' e' attestata  la  sussistenza  dei  livelli  di  risparmio
energetico e di sicurezza conseguiti con l'intervento. 
  3. Le addizioni volumetriche, realizzate  nei  limiti  indicati  al
comma 1, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici e
decorativi,  che  qualificano  l'edificio  ed  i  relativi  spazi  di
pertinenza. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   prevalgono   sulle
previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica  comunali
piu' restrittive. 
  5. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b),
in  presenza  di  edifici   soggetti   a   restauro   e   risanamento
conservativo, le addizioni volumetriche di cui al  presente  articolo
possono essere realizzate attraverso interventi  di  ristrutturazione
edilizia ricostruttiva, di cui all'art. 134,  comma  1,  lettera  h),
della legge regionale n. 65/2014, degli  eventuali  volumi  secondari
presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se  privi
di valore. 
  6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui  all'art.
1, il comune puo' applicare una riduzione minima pari al 50 per cento
degli oneri specifici di  cui  all'art.  83,  comma  5,  della  legge
regionale n. 65/2014.