Art. 2 Interventi ammessi 1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui all'art. 1 e fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari: a) al 10 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici o di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica; b) al 15 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 50 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico, secondo la vigente disciplina sismica, che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,65 dell'indice di rischio, assumendo quale riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2010, n. 420 (Approvazione dei criteri, modalita' e fasi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti.). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente inferiore a 0,65, l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10 per cento; c) al 20 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 70 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell'intero edificio secondo la vigente disciplina sismica; d) al 25 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui alle lettere a) e b) o a) e c). 2. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante i livelli di risparmio energetico o il raggiungimento del livello minimo di sicurezza da conseguire. In sede di certificazione di agibilita' e' attestata la sussistenza dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l'intervento. 3. Le addizioni volumetriche, realizzate nei limiti indicati al comma 1, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi, che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza. 4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali piu' restrittive. 5. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b), in presenza di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo possono essere realizzate attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 65/2014, degli eventuali volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se privi di valore. 6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui all'art. 1, il comune puo' applicare una riduzione minima pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui all'art. 83, comma 5, della legge regionale n. 65/2014.