Art. 3 
 
      Documentazione per il rilascio del permesso di costruire 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 2  sono  soggetti  al  preventivo
rilascio del permesso di costruire. 
  2. I proprietari degli immobili aventi le  caratteristiche  di  cui
all'art. 1 possono conseguire il  permesso  di  costruire,  ai  sensi
dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014,  previa  verifica  da
parte del comune della sussistenza delle condizioni  stabilite  dalla
presente legge. 
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  2,  i  proprietari  degli  immobili
presentano al comune la  richiesta  di  permesso  di  costruire,  che
contiene le dichiarazioni necessarie alla verifica: 
  a) dello stato di abbandono dell'immobile,  mediante  dichiarazione
sostitutiva di atto  notorio  a  cura  del  richiedente  che  attesti
l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso  domestico  negli
ultimi cinque anni; 
  b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall'art. 1,
nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.