Art. 3 Documentazione per il rilascio del permesso di costruire 1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. 2. I proprietari degli immobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 possono conseguire il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, previa verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge. 3. Ai fini di cui al comma 2, i proprietari degli immobili presentano al comune la richiesta di permesso di costruire, che contiene le dichiarazioni necessarie alla verifica: a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico negli ultimi cinque anni; b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall'art. 1, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.