Art. 4 
 
                    Disposizioni per il recupero 
                  del patrimonio edilizio esistente 
 
  1. Per favorire il recupero del patrimonio  edilizio  esistente  in
coerenza con le finalita' della presente legge, gli  strumenti  della
pianificazione urbanistica comunale: 
  a)  integrano  il  quadro  conoscitivo  dei  propri  strumenti   di
pianificazione  urbanistica  sulla  base  dei  dati   disponibili   o
reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla  scadenza  di
ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo; 
  b) integrano la disciplina  del  territorio  rurale  in  attuazione
dell'art. 95, comma 2, lettera b), della legge regionale n.  65/2014,
con specifiche disposizioni volte al loro  recupero  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  1)  l'indicazione  delle  sole  destinazioni  d'uso   non   ammesse
nell'ambito degli interventi di  rifunzionalizzazione  degli  edifici
abbandonati ai soli fini della tutela paesaggistica delle  componenti
del territorio rurale; 
  2) la definizione di una specifica disciplina volta  a  dettagliare
gli interventi edilizi ammissibili in modo  da  favorire  la  massima
applicabilita' dell'art. 79 della legge  regionale  n.  65/2014,  con
particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi
di sostituzione edilizia. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  6,  in
attuazione  dei  criteri  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale di cui all'art. 184 della legge  regionale  n.  65/2014,  i
comuni possono applicare  un'ulteriore  riduzione  progressiva  degli
specifici oneri previsti dall'art. 83, comma 5, della legge regionale
n. 65/2014, nell'ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici
di cui  all'art.  1,  in  misura  proporzionale,  e  fino  alla  loro
eliminazione, sulla base dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  recupero  definiti  dalla  disciplina  comunale  sul   patrimonio
edilizio esistente.