Art. 4 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente 1. Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalita' della presente legge, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale: a) integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo; b) integrano la disciplina del territorio rurale in attuazione dell'art. 95, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 65/2014, con specifiche disposizioni volte al loro recupero sulla base dei seguenti criteri: 1) l'indicazione delle sole destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati ai soli fini della tutela paesaggistica delle componenti del territorio rurale; 2) la definizione di una specifica disciplina volta a dettagliare gli interventi edilizi ammissibili in modo da favorire la massima applicabilita' dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, i comuni possono applicare un'ulteriore riduzione progressiva degli specifici oneri previsti dall'art. 83, comma 5, della legge regionale n. 65/2014, nell'ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici di cui all'art. 1, in misura proporzionale, e fino alla loro eliminazione, sulla base dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di recupero definiti dalla disciplina comunale sul patrimonio edilizio esistente.