Art. 5 Monitoraggio degli effetti applicativi della legge 1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della presente legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione che renda conto delle pratiche edilizie in corso o concluse in attuazione delle presenti disposizioni. 2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, invia annualmente una relazione informativa alla competente commissione consiliare.