Art. 5 
 
         Monitoraggio degli effetti applicativi della legge 
 
  1. Al fine di monitorare gli  effetti  applicativi  della  presente
legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa,  i  comuni
trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione
che renda conto delle  pratiche  edilizie  in  corso  o  concluse  in
attuazione delle presenti disposizioni. 
  2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi  dai  comuni,
invia  annualmente  una   relazione   informativa   alla   competente
commissione consiliare.