Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  legge  le
attivita' turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non
imprenditoriale,  per  l'offerta   al   pubblico   di   servizi   per
l'ospitalita' temporanea, compresa, ove prevista, la  preparazione  e
la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti
strutture ricettive extralberghiere: 
  a) esercizi di affittacamere e locande; 
  b) bed and breakfast; 
  c) case ed appartamenti vacanze e residence; 
  d) residenze di campagna; 
  e) case per ferie; 
  f) ostelli.