Art. 2 Ambito di applicazione 1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attivita' turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalita' temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere: a) esercizi di affittacamere e locande; b) bed and breakfast; c) case ed appartamenti vacanze e residence; d) residenze di campagna; e) case per ferie; f) ostelli.