Art. 10
Osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile
1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilita'
sostenibile, per il monitoraggio sulla qualita' e l'efficienza del
sistema pubblico di mobilita', sui servizi di trasporto pubblico e
sulle altre forme di mobilita' sostenibile.
2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato
dalla Giunta provinciale ed e' composto da:
a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in
rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni
di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie
economiche maggiormente rappresentative e degli ordini professionali
e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della
Giunta provinciale sono individuate le modalita' di designazione dei
rappresentanti;
b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi
sanitari;
c) una persona designata dal soggetto gestore del servizio di
trasporto pubblico provinciale;
d) due rappresentanti della Provincia;
e) il manager provinciale della mobilita';
f) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie
locali.
3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente.
4. La partecipazione all'osservatorio e' gratuita, fatti salvi i
rimborsi spese previsti dalla vigente normativa provinciale in
materia.
5. Le modalita' di funzionamento dell'osservatorio sono
disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio
delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' nelle
votazioni prevale il voto del presidente.
6. L'osservatorio:
a) svolge le consultazioni con i soggetti interessati che ne
fanno richiesta al fine di raccogliere le proposte, le idee e i
bisogni e predisporre un documento di sintesi da presentare alla
Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilita' o
di un suo stralcio;
b) assicura il regolare svolgimento del processo partecipativo
previsto dall'art. 14 e degli altri processi partecipativi
disciplinati da questa legge, nonche' della conferenza pubblica di
informazione prevista dall'art. 6-bis della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);
c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale
competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del
piano provinciale della mobilita', promuovendone la raccolta;
d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilita',
attivando forme di controllo della qualita' basate sul punto di vista
degli utenti;
e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto,
anche sulla base di una discussione territoriale;
f) formula proposte al manager provinciale della mobilita', per
il coordinamento con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia
autonoma di Bolzano in tema di mobilita' sostenibile;
g) approva annualmente una relazione sulle sue attivita', che e'
inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di
quest'ultima.
7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le
informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed in
particolare le analisi sullo split modale di cui all'art. 8.
8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di dibattito
pubblico e di processi partecipativi fino all'istituzione di
un'autorita' per i processi di partecipazione popolare di competenza
provinciale.