Art. 11
Informazione
1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione
sui sistemi di mobilita' sostenibile con le seguenti modalita', anche
utilizzando esperti in materia di comunicazione:
a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite
campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi
pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare,
attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale;
b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai
documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio sito
internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici,
alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori
in corso, alla possibilita' di combinare diversi mezzi di trasporto,
alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma
di Bolzano e delle Regioni Veneto e Lombardia;
c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico,
anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori
del settore, i cittadini;
d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di
trasporto pubblico e mobilita' sostenibile, e in particolare alla
settimana europea della mobilita';
e) promuove la cultura della mobilita' sostenibile nelle scuole
di ogni ordine e grado;
f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale
come promozione della mobilita' sostenibile.
2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna
annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti
effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione
con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilita', e
le informazioni relative al sistema di mobilita' sostenibile.