Art. 2
Piano provinciale della mobilita'
1. Il piano provinciale della mobilita' e' approvato in coerenza
con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il
programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del
piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata
corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e puo'
essere aggiornato.
2. Il piano provinciale della mobilita' individua gli strumenti per
raggiungere l'obiettivo della mobilita' sostenibile prevedendo, in
particolare, che la struttura portante della mobilita' sostenibile
collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con
priorita' alla mobilita' ferroviaria, e che la mobilita' individuale
privilegi le modalita' a minor impatto ambientale. A tal fine il
piano si pone l'obiettivo di concorrere:
a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilita'
sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti
continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;
b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilita'
sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti
continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;
c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilita'
sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti
continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le
metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT.
3. Il piano promuove:
a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia
di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilita'
anche mediante l'utilizzo di droni;
b) l'aumento della mobilita' sostenibile e la riduzione della
mobilita' privata motorizzata, individuando obiettivi misurabili,
anche in termini di esternalita' sia negative che positive;
c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilita'
flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere
alternative concrete alla motorizzazione privata;
d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle
cause di inquinamento atmosferico e acustico;
e) lo sviluppo di un quadro di mobilita' sostenibile funzionale a
connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire
le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilita',
anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra
cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali -
interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;
f) l'accessibilita' e la mobilita' interna delle valli e i
collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della
Provincia di Bolzano confinanti con la Provincia di Trento;
g) l'accessibilita' e la mobilita' interna tra i comuni della
Provincia di Trento, valutando prioritariamente le azioni e gli
interventi relativi ai collegamenti ferroviari, tramviari e con
metropolitana.
4. Per raggiungere le finalita' del comma 3 il piano individua:
a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani
ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo conto della
rete dei servizi pubblici esistenti, secondo criteri di sicurezza,
qualita', efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare, il
cadenzamento degli orari, la capillarita' dell'offerta,
l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di
mobilita' sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car
sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata;
b) gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il
coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto;
c) gli interventi di carattere strategico per il sistema della
mobilita', quantificandone, in linea di massima anche sulla base di
costi parametrici, gli oneri di realizzazione e di gestione in
relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalita'
positive e negative; sono considerati strategici, comunque, gli
interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria;
d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare
attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del trasporto
su gomma di merci soprattutto pericolose, spostandolo su rotaia,
anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per
incidenti, in conformita' agli obiettivi individuati dall'Unione
europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della
sicurezza stradale previsto dall'art. 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.
5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha
efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni
altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi
espressamente definiti a livello cartografico dal piano.
6. A supporto dell'attivita' di pianificazione delle misure
previste la Giunta provinciale si avvale anche dell'osservatorio
provinciale sulla mobilita' sostenibile disciplinato dall'art. 10.
7. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di
studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla
progettazione preliminare e allo studio di impatto ambientale, gli
strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito
accantonamento di fondi.