Art. 3
Procedimento di approvazione del piano della mobilita'
1. Il piano provinciale della mobilita' e' approvato anche per
stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e
interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub.
2. La piattaforma Urban Hub e' sita lungo assi stradali, anche di
attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo
intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di
infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione
multicarburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di
ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia
elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola
digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti
funzionali alla piattaforma stessa.
3. Per predisporre il piano della mobilita' la Provincia promuove
consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta,
tramite l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, al
fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e di predisporre
conseguentemente un documento preliminare che contiene le proposte di
intervento, i dati e gli elementi essenziali che le supportano e le
eventuali criticita'.
4. Il documento preliminare e' approvato dalla Giunta provinciale,
che stabilisce contestualmente i tempi per il processo partecipativo
disciplinato dall'art. 14. A conclusione del processo partecipativo
la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla base del
documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo
partecipativo.
5. Sulla proposta di piano la Provincia acquisisce i pareri della
struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei
comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi
naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i
presupposti previsti dall'art. 41 della legge provinciale 4 agosto
2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015).
Questi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della
proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il
rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono
chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi
a fini istruttori. Inoltre la proposta e' affissa per trenta giorni
all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di
affissione, puo' presentare osservazioni ai comuni, che le
trasmettono al Dipartimento provinciale competente per materia
contestualmente a un documento di valutazione. Non sono prese in
considerazione le osservazioni gia' presentate e valutate nell'ambito
del processo partecipativo. Contestualmente all'avvio della procedura
relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano e'
trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti
giorni dal ricevimento.
6. Il piano e' approvato previa conclusione di un'intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, sentite le comunita' interessate.
Nel caso di piani stralcio gli stessi sono approvati previa intesa
con le comunita' interessate ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10,
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di
Governo dell'autonomia del Trentino), sentito il Consiglio delle
autonomie locali. Le predette intese e pareri sono sottoscritti o
resi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, inoltrata
dalla Provincia; se il termine decorre inutilmente la Provincia puo'
prescindere dal raggiungimento dell'intesa o dal parere.
7. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a
valutazione strategica i termini previsti dai commi 4 e 5 sono
dimezzati.
8. Decorsi i termini stabiliti dai commi 4, 5 e 6 la Giunta
provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e
delle osservazioni pervenute, e motivando espressamente l'eventuale
scostamento dai pareri e' dai risultati del processo partecipativo.
Il piano e' pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per
estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni
coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in
fasi successive, su scelte gia' effettuate dal piano.