Art. 4
Misure attuative del piano della mobilita'
1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al
conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal
piano della mobilita' la Giunta provinciale, ferma restando la
valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e
delle esternalita' negative e positive delle diverse modalita' di
trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo,
nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) il mantenimento nel tempo della funzionalita' e delle
caratteristiche di qualita', sicurezza efficienza e valore del
patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni
per il monitoraggio delle infrastrutture stesse;
b) il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e
dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) l'adozione progressiva dei parametri tecnico-costruttivi per
la realizzazione della rete infrastrutturale indicati nell'allegato
A;
d) la riorganizzazione e la razionalizzazione dei modelli di
esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo
criteri di flessibilita' e orientamento all'utenza;
e) la realizzazione di corsie preferenziali e di sistemi che
garantiscano la priorita' al trasporto pubblico locale . e alla
mobilita' collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilita'
fra trasporto pubblico locale e mobilita' collettiva;
f) la promozione del ricorso a soluzioni tecnologiche e
gestionali innovative, ivi compreso l'uso di droni, in particolare
per l'infomobilita', per l'informazione efficace degli utenti del
trasporto pubblico locale e della mobilita' collettiva e per il
trasporto di merci di piccole dimensioni;
g) la limitazione della velocita' del traffico, in particolare di
quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi
di guida sicura e rispettosa dell'ambiente;
h) la promozione dell'individuazione in tutto il territorio
provinciale, e in particolare nei comuni con piu' di cinquemila
abitanti, di aree dove e' escluso l'accesso di mezzi di trasporto a
motore;
i) la promozione di modalita' innovative di trasporto, quali i
servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di
domanda di mobilita' collettiva non servite da altri strumenti della
mobilita' sostenibile previsti da questa legge;
j) il miglioramento della fruizione delle infrastrutture e dei
servizi di mobilita' a favore degli utenti portatori di handicap;
k) la realizzazione dei servizi del sistema di mobilita'
sostenibile secondo criteri di accessibilita', capillarita' e
fruibilita', multimodalita' nell'utilizzo di mezzi di trasporto,
intermodalita' con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i
tempi di viaggio; la sostenibilita' ambientale; la partecipazione e
condivisione delle scelte di pianificazione e azione;
l) l'adozione di scelte del sistema di mobilita' sostenibile
informata ai criteri della misurabilita' degli obiettivi, della
pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche.
2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'art.
17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla
programmazione provinciale 1996), e' effettuata in coerenza con gli
orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale della mobilita'.
L'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano
provinciale della mobilita' e' subordinata al loro inserimento negli
strumenti di programmazione settoriale.