Art. 6
Piani degli spostamenti casa-lavoro
1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i
criteri e le modalita' per assicurare l'adozione dei piani degli
spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilita'
sostenibile nelle aree urbane).
2. Alle imprese che promuovono con misure concrete la mobilita'
sostenibile negli spostamenti casa-lavoro la Provincia puo'
riconoscere strumenti di premialita' che possono consistere anche
nella concessione di una maggiorazione dei contributi gia' previsti
dalla normativa provinciale. Con deliberazione della Giunta
provinciale possono essere definite le modalita' di raccordo degli
strumenti di premialita' con le discipline amministrative di settore.
3. La Provincia autonoma di Trento sostiene con il bonus di
mobilita' i lavoratori che non usano un automezzo privato nel
tragitto casa-lavoro.
4. Il bonus e i criteri di accesso sono definiti con provvedimento
della Giunta provinciale in coerenza con il comma 1 di questo
articolo e con quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)
entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.