Art. 7
Manager provinciale della mobilita'
1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla
mobilita' sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il
manager provinciale della mobilita', con funzioni di coordinamento
generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilita'.
2. Il manager provinciale della mobilita' svolge tra l'altro le
seguenti funzioni:
a) coordina l'elaborazione di progetti specifici in materia di
mobilita', in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della
mobilita' collaborando anche con le; scuole e con la consulta
provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali
sui temi della mobilita' sostenibile, alternativa ed ecologica;
b) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne
assicura la misurazione e la successiva reportistica.