Art. 24 
 
                    Comitati per l'etica clinica 
            Sostituzione dell'art. 99 della l.r. 40/2005 
 
  1. L'art. 99 della l.r. 40/2205 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 99 (Comitati per  l'etica  clinica).  -  1.  I  comitati  per
l'etica clinica sono organismi indipendenti  e  multidisciplinari  di
livello  aziendale  garanti  dei  diritti,  della  dignita'  e  della
centralita' dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti
di diffusione della  cultura  bioetica.  Sono  finalizzati  all'esame
degli aspetti etici attinenti alla  programmazione  e  all'erogazione
delle prestazioni sanitarie, nonche'  a  sviluppare  e  supportare  i
relativi interventi  educativi  della  popolazione  e  di  formazione
bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta
l'attivita' regionale di indirizzo e coordinamento dei  comitati  per
l'etica clinica. 
  2. La Giunta regionale, con  proprio  provvedimento,  definisce  la
costituzione, la composizione e il  funzionamento  dei  comitati  per
l'etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee
in materia. 
  3. La partecipazione ai comitati per l'etica clinica  non  comporta
la corresponsione di alcuna indennita' di carica o  di  presenza.  E'
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che e' posto a  carico
dell'azienda sanitaria presso cui e' istituito  il  comitato.  Per  i
componenti dei comitati per l'etica clinica dipendenti  del  servizio
sanitario regionale  tale  funzione  e'  considerata  come  attivita'
istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.».