Art. 24 Comitati per l'etica clinica Sostituzione dell'art. 99 della l.r. 40/2005 1. L'art. 99 della l.r. 40/2205 e' sostituito dal seguente: «Art. 99 (Comitati per l'etica clinica). - 1. I comitati per l'etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignita' e della centralita' dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all'esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l'attivita' regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l'etica clinica. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per l'etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia. 3. La partecipazione ai comitati per l'etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennita' di carica o di presenza. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che e' posto a carico dell'azienda sanitaria presso cui e' istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l'etica clinica dipendenti del servizio sanitario regionale tale funzione e' considerata come attivita' istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.».