Art. 15 Avviso di istruttoria. Sostituzione dell'articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016 1. L'articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito con il seguente: «Art. 45. (Avviso di istruttoria) - 1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonche' sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi del richiedente; b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare: 1) luogo di presa; 2) luogo e modalita' di eventuale restituzione; 3) uso della risorsa idrica; 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo; 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico; 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento; d) modalita' e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali; e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico; f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico; g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita puo' essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio. 2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 e' pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. 3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima legge 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3. 4. L'avviso e' trasmesso al richiedente, nonche' a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonche' alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990. 5. Ai fini del comma 4 l'avviso corredato dalla relativa documentazione e' trasmesso ai seguenti enti: a) autorita' di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del regio decreto 1775/1933; b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonche' nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del decreto legislativo 152/2006; c) all'autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime; d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attivita' connesse con la derivazione; e) all'autorita' idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore; f) all'autorita' di vigilanza sulle attivita' minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attivita' inerenti risorse minerarie; g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in: 1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004; 2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonche' nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004. h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 1775/1933. 6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria e' altresi' trasmesso: a) all'azienda unita' sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa; b) ai comuni il cui territorio e' potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle attivita' e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza. 7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.».