Art. 15 
 
Avviso di istruttoria. Sostituzione  dell'articolo  45  del  d.p.g.r.
                              61/R/2016 
 
  1. L'articolo 45  del  d.p.g.r.  61/R/2016  e'  sostituito  con  il
seguente: 
    «Art. 45. (Avviso di istruttoria) - 1. Espletati gli  adempimenti
di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia
della domanda e del  relativo  avvio  del  procedimento  mediante  la
pubblicazione  di  apposito  avviso  di  istruttoria  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana  nonche'  sul  sito  ufficiale  della
Regione  Toscana  e  negli  albi  pretori   telematici   dei   comuni
territorialmente  interessati  per  un  periodo  di  quindici  giorni
consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni: 
      a) dati identificativi del richiedente; 
      b)  dati  principali  della   derivazione   richiesta   ed   in
particolare: 
        1) luogo di presa; 
        2) luogo e modalita' di eventuale restituzione; 
        3) uso della risorsa idrica; 
        4) portata massima e media di  acqua  richiesta  espressa  in
litri al secondo e volume annuo di prelievo; 
        5) salto e potenza nominale  media  annua  nel  caso  di  uso
idroelettrico; 
        6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; 
      c)  settore  competente  e  nominativo  del  responsabile   del
procedimento; 
      d) modalita' e termini per la  presentazione  di  osservazioni,
opposizioni e domande concorrenziali; 
      e) ufficio presso il quale sono  depositate,  per  la  visione,
copie della domanda e degli elaborati progettuali e  indicazioni  dei
giorni in cui questi sono visibili al pubblico; 
      f) i comuni e i  giorni  di  pubblicazione  nell'albo  pretorio
telematico; 
      g) il giorno ed il luogo della visita  locale  di  istruttoria,
con l'espressa indicazione che nel  caso  di  ammissione  di  domande
concorrenti la visita puo' essere rinviata  ad  altra  data  mediante
specifico avviso pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana e sull'albo pretorio. 
  2. Nel caso di richieste di concessione  per  l'utilizzo  di  acque
sotterranee tramite  pozzo,  inferiori  a  3.000  metri  cubi  annui,
l'avviso di cui al comma 1 e' pubblicato solamente negli albi pretori
telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo  di
quindici giorni consecutivi. 
  3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di  cui  all'articolo
8, comma 2, della legge 241/1990 costituisce comunicazione  di  avvio
del procedimento del rilascio della concessione ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima  legge  241/1990.  I
termini del  procedimento  di  concessione  sono  sospesi  fino  alla
scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza  ai  sensi
dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3. 
  4. L'avviso e' trasmesso al richiedente, nonche' a tutti i soggetti
pubblici interessati ai fini dell'acquisizione  di  eventuali  pareri
valutazioni o  contributi  istruttori  nonche'  alle  amministrazioni
competenti al rilascio di pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990. 
  5.  Ai  fini  del  comma  4  l'avviso  corredato   dalla   relativa
documentazione e' trasmesso ai seguenti enti: 
    a) autorita' di bacino distrettuale competente per territorio, ai
fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2,
del regio decreto 1775/1933; 
    b) enti parco ed enti  gestori  competenti,  per  le  derivazioni
ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete
natura 2000, nonche' nei casi di cui all'articolo 164,  comma  2  del
decreto legislativo 152/2006; 
    c) all'autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di
ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere  o
comunque l'interferenza con le medesime; 
    d)  in  caso  di  derivazioni  in  aree  soggette  a  tutela  del
paesaggio, all'autorita' competente ai sensi del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  ove
necessario in relazione alle tipologie di opere o attivita'  connesse
con la derivazione; 
    e) all'autorita' idrica toscana di cui alla  legge  regionale  28
dicembre 2011, n. 69 (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e
delle autorita' per il servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi  regionali  25/1998,  61/2007,  20/2006,
30/2005, 91/1998,  35/2011  e  14/2007),  in  caso  di  richiesta  di
concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le
zone di protezione di cui all'articolo  94  del  decreto  legislativo
152/2006   ed   altre   zone   considerate   strategiche   per    gli
approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti  di
pianificazione di settore; 
    f) all'autorita' di vigilanza  sulle  attivita'  minerarie  della
Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla  ricerca
di acque sotterranee quando, sulla base dei dati  del  catasto  delle
concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa  interferire  con
attivita' inerenti risorse minerarie; 
    g) alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di  acque
minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in: 
      1) aree  interessate  da  permessi  di  ricerca  e  concessioni
rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli  9  e  14  della
l.r. 38/2004; 
      2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18,  comma
3 della l.r. 38/2004, nonche' nelle aree eventualmente individuate ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004. 
    h) al comando  militare  territorialmente  interessato  ai  sensi
dell'articolo 8 del regio decreto 1775/1933. 
  6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad  uso  potabile,
distribuita a terzi  mediante  impianto  di  acquedotto  che  riveste
carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria e'  altresi'
trasmesso: 
    a) all'azienda unita' sanitaria locale e  al  dipartimento  ARPAT
territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione  di  eventuali
valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche  in  ordine  alla
localizzazione delle opere di presa; 
    b) ai comuni il  cui  territorio  e'  potenzialmente  interessato
dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela  relativi  alle
aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle  attivita'  e
degli insediamenti che costituiscono centri di  pericolo  e  ai  fini
dell'adeguamento degli  atti  di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio di loro competenza. 
  7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio  della  concessione
da parte di titolari di  interessi  pubblici  o  privati  nonche'  di
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati
cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma  scritta
al settore competente  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della   Regione   Toscana
dell'avviso, o entro quindici giorni  dalla  pubblicazione  nell'albo
pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel  caso
di richieste di  concessione  per  l'utilizzo  di  acque  sotterranee
tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.».