Art. 19 
 
Domande di utilizzo  dell'acqua  ad  uso  idroelettrico  soggette  ad
autorizzazione unica.  Sostituzione  dell'articolo  50  del  d.p.g.r.
                             61/R/2016. 
 
  1. L'articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 50. (Domande di utilizzo dell'acqua  ad  uso  idroelettrico
soggette ad autorizzazione unica) - 1.  Il  soggetto  richiedente  il
rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al  settore
competente  un'unica  domanda  per  il  rilascio  contestuale   della
concessione  e  dell'autorizzazione  unica   prevista   dal   decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita') e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12,
13, e 14  della  l.r.  39/2005,  allegando  il  progetto  preliminare
dell'intervento  da  realizzare.  La  documentazione  necessaria  per
l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e'
presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 
    2. Nell'ambito  delle  sedute  istruttorie  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli  effetti
delle conferenza dei servizi dell'articolo 12,  comma  2  della  l.r.
39/2005, e' effettuata l'eventuale  ricognizione  delle  esigenze  di
regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza
formale della documentazione di cui all'articolo 13,  comma  4  della
l.r 39/2005. 
    3.  Nell'ambito  delle  sedute,  a  carattere  decisorio,   della
conferenza di cui  all'articolo  49,  comma  3,  sono  rilasciate  la
concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli  atti
di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio
dell'impianto. 
    4. La determinazione  conclusiva  della  conferenza  e'  adottata
previa  acquisizione  del  disciplinare  sottoscritto  e  contestuale
verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.».