Art. 19 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica. Sostituzione dell'articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016. 1. L'articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 50. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica) - 1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un'unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e' presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, e' effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005. 3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto. 4. La determinazione conclusiva della conferenza e' adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.».