Art. 31 
 
Disposizioni generali. Sostituzione  dell'articolo  64  del  d.p.g.r.
                              61/R/2016 
 
  1. L'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  64.  (Disposizioni  generali)  -  1.  Il  rilascio   delle
concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle  procedure
di  verifica  di  assoggettabilita'  o  di  valutazione  di   impatto
ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006  e  della  legge
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia  di  valutazione
ambientale strategica (VAS), di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA),  di   autorizzazione   integrata   ambientale   (AIA)   e   di
autorizzazione unica ambientale (AUA),  e'  subordinato  all'adozione
del  provvedimento  di  esclusione  dalla  procedura  di  VIA  o  del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo.  Fatti
salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli  65  e
66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto  il
provvedimento  di  esclusione   della   VIA   o   la   pronuncia   di
compatibilita' ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso  i
termini del procedimento di rilascio della concessione, ove  avviato,
sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure. 
    2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure  di
verifica di assoggettabilita' o di VIA  recepiscono  le  prescrizioni
contenute nei relativi provvedimenti.».