Art. 31 Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 1. L'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 64. (Disposizioni generali) - 1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), e' subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilita' ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure. 2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilita' o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.».