Art. 33 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016. 1. L'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 66. (Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale) - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilita' ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006 e' presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 e' presentata con le modalita' di cui all'articolo 50, comma 1. 3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente: a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio della derivazione; b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell'articolo 49 l'istruttoria per il rilascio della concessione; c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilita', assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006; d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti: 1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilita', fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa; 2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA. 4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, di seguito denominata «struttura operativa», a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, svolgono le attivita' di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente: a) cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento di concessione; b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione. 5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilita' ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005. 6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), puo' articolarsi: a) in una o piu' riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonche' alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilita' ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti; b) in una o piu' riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilita' ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14-ter della legge 241/1990. 7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 152/2006, la Giunta regionale: a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalita' politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilita' ambientale; b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilita' ambientale. 8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).».