Art. 33 
 
Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  di
derivazione  e  valutazione  di  impatto   ambientale.   Sostituzione
              dell'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016. 
 
  1. L'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  66.  (Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della
concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale) -  1.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della  legge  241/1990  tutte  le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione  dei
progetti  di  derivazione  e  delle  opere  connesse  soggetti   alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52
della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 25,  comma  3,  del  decreto  legislativo
152/2006.  A  tal  fine  il  proponente  che  intenda  avvalersi  del
coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14,  comma  4  della
legge  241/1990  presenta  al  settore  competente  la   domanda   di
concessione  comprensiva  anche  degli  elementi  richiesti  per   la
pronuncia di compatibilita' ambientale e per il rilascio degli  altri
atti  di  assenso.  La  documentazione  necessaria  per  l'avvio  del
procedimento di VIA di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo
152/2006 e' presentata solo a conclusione della  fase  relativa  alla
concorrenza. 
    2. In caso di derivazione per uso idroelettrico,  la  domanda  di
cui al comma 1 e' presentata con le modalita' di cui all'articolo 50,
comma 1. 
    3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2
il settore competente: 
      a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48  la  sussistenza
delle condizioni per il  rilascio  delle  concessione  valutando  gli
elementi  di  preferenza  in  caso  di  domande  concorrenti,  previa
eventuale  consultazione  nell'ambito  della  visita   locale   della
conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni  a
cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di
assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio
della derivazione; 
      b) qualora  la  domanda  del  richiedente  o  quella  risultata
preferibile non sia soggetta a  VIA  o  sia  stata  esclusa  da  tale
procedura, svolge ai sensi  dell'articolo  49  l'istruttoria  per  il
rilascio della concessione; 
      c) qualora la domanda sia soggetta a VIA,  direttamente  od  in
esito alla verifica di assoggettabilita', assegna al  richiedente  o,
in  caso  di  concorrenza,  al  proponente  della  domanda   ritenuta
preferibile un termine non superiore a  centottanta  giorni,  per  la
presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 152/2006; 
      d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo
motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di  concessione  di
derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti: 
        1) ad assegnare il medesimo termine  alla  domanda  utilmente
collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o  in  esito
alla verifica di assoggettabilita',  fino  all'eventuale  esaurimento
della graduatoria stessa; 
        2)  all'istruttoria  della  domanda  utilmente  collocata  in
graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA. 
    4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore  competente
e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della  l.r
10/2010, di seguito denominata «struttura operativa», a seguito della
presentazione da parte del proponente  della  documentazione  di  cui
all'articolo  23  del  decreto  legislativo  152/2006,  svolgono   le
attivita' di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire
l'integrazione dell'istruttoria tecnica del  procedimento  coordinato
di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della
struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il
settore competente: 
      a) cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento  di
concessione; 
      b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14,  comma
4 della legge 241/1990 la  conferenza  di  servizi  per  il  rilascio
coordinato e di tutti  gli  altri  atti  di  assenso  necessari  alla
realizzazione della derivazione. 
    5. In caso di derivazione ad  uso  idroelettrico  la  valutazione
della compatibilita' ambientale  si  estende  ai  profili  ambientali
relativi  all'impianto  di  produzione  energetica  anche   ai   fini
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005. 
    6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), puo' articolarsi: 
      a) in una o piu' riunioni preliminari di carattere istruttorio,
cui possono partecipare tutte  le  strutture  regionali  e  gli  enti
interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare  alla
ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di  integrazioni  e
chiarimenti documentali, all'esame  contestuale  delle  problematiche
connesse alla realizzazione del progetto, nonche' alla verifica delle
condizioni per la pronuncia di compatibilita'  ambientale  e  per  il
rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti; 
      b) in una o piu' riunioni  a  carattere  decisorio  nell'ambito
delle quali,  qualora  sussistano  le  condizioni  di  compatibilita'
ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti  di
assenso  comunque  denominati  necessari   alla   realizzazione   del
progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli  14,  comma  4  e
14-ter della legge 241/1990. 
    7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26
del decreto legislativo 152/2006, la Giunta regionale: 
      a)  esprime,  nell'esercizio  della  propria   discrezionalita'
politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilita' ambientale; 
      b) sulla base degli esiti della conferenza di  servizi,  adotta
contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della  legge
241/1990, la determinazione motivata di conclusione della  conferenza
di servizio in ordine al  rilascio  coordinato  della  concessione  e
degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano  le  condizioni
di compatibilita' ambientale. 
    8. In esito alla pronuncia di  VIA  negativa  o,  comunque,  alla
determinazione conclusiva della conferenza  di  VIA  che  accerti  la
sussistenza di motivi ostativi  al  rilascio  della  concessione,  il
settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai
sensi del comma 3, lettera d).».