Art. 34 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 1. Il comma 1 dell'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorita' competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA e' acquisita nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.». 2. Il comma 4 dell'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.».