Art. 34 
 
Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  di
             derivazione e di valutazione di incidenza. 
          Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito
dal seguente: 
    «1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere  di
presa e  accessorie  non  soggette  a  VIA  ma  comunque  soggette  a
valutazione di  incidenza  ambientale  (VINCA),  sono  sottoposti  al
procedimento ivi disciplinato. A  tal  fine  il  proponente  presenta
apposito    studio    d'incidenza    corredato    della    prescritta
documentazione,  all'autorita'  competente  per  la  VINCA  ai  sensi
dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015,  n.  30  (Norme
per   la   conservazione   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla
l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso  i
termini del procedimento sono sospesi per consentire  lo  svolgimento
di tale procedura e, ove ne sussistano le  condizioni,  la  VINCA  e'
acquisita nell'ambito della conferenza  di  servizi  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.». 
    2.  Il  comma  4  dell'articolo  67  del  d.p.g.r.  61/R/2016  e'
sostituito dal seguente: 
      «4. I disciplinari delle concessioni e le  autorizzazioni  alla
realizzazione delle  opere  di  presa  e  accessorie  recepiscono  le
prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.».