Art. 36 Rinnovo della concessione. Modifiche all'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 1. Il comma 1 dell'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed e' consentito: a) qualora persistano le condizioni e le finalita' della derivazione originaria; b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio; c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4; d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualita' del corpo idrico oggetto di prelievo ne' il raggiungimento degli obiettivi di qualita' per esso fissati.». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l'avviso e' dato anche tramite pubblicazione sul BURT.». 3. Al comma 8 prima delle parole: «La domanda di rinnovo» e' inserita la seguente: «Qualora».