Art. 36 
 
                     Rinnovo della concessione. 
          Modifiche all'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 e' sostituito
dal seguente: 
    «1.  Il   rinnovo   della   concessione   e'   subordinato   alla
presentazione  della  relativa  domanda  in  data  antecedente   alla
scadenza naturale del titolo originario ed e' consentito: 
      a) qualora  persistano  le  condizioni  e  le  finalita'  della
derivazione originaria; 
      b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico  interesse
che ostino al rilascio; 
      c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4; 
      d) nel  caso  di  rinnovi  di  concessioni,  qualora  l'impatto
cumulativo del  prelievo  in  oggetto  e  degli  altri  prelievi  che
insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base  di  quanto  previsto
dai piani di gestione dei distretti idrografici, non  pregiudichi  lo
stato di qualita'  del  corpo  idrico  oggetto  di  prelievo  ne'  il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' per esso fissati.». 
    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad  uso
idroelettrico, l'avviso  e'  dato  anche  tramite  pubblicazione  sul
BURT.». 
    3. Al comma 8 prima delle parole:  «La  domanda  di  rinnovo»  e'
inserita la seguente: «Qualora».