Art. 45 Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione. Modifiche all'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 1. All'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilita' economica delle opere alternative di approvvigionamento e' effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalita' stabilite dalle norme gia' in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione.».