Art. 45 
 
Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di  rilascio,
       rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione. 
          Modifiche all'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 
 
  1. All'articolo 90 del  d.p.g.r.  61/R/2016  dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale  di
cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilita' economica delle  opere
alternative  di  approvvigionamento   e'   effettuata   dal   settore
competente, con il supporto delle strutture regionali  competenti  in
materia di controlli e verifiche finanziarie,  secondo  le  modalita'
stabilite  dalle  norme  gia'  in  uso,  sulla  base  di  una  idonea
documentazione economico-finanziaria  presentata  dal  richiedente  a
corredo della richiesta di concessione.».