Art. 46 
 
Disposizioni transitorie  per  il  rilascio  di  concessioni  ad  uso
idroelettrico.  Inserimento   dell'articolo   90-bis   nel   d.p.g.r.
                              61/R/2016 
 
  1. Dopo  l'articolo  90  del  d.p.g.r.  61/R/2016  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 90-bis. (Disposizioni transitorie per il rilascio di ad uso
idroelettrico) - 1. Nelle more dell'approvazione del piano  regionale
di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo
152/2006 e dell'aggiornamento, da parte delle autorita' di distretto,
degli  approcci  metodologi  per  le  valutazioni   ex   ante   delle
derivazioni idriche e  per  la  determinazione  del  deflusso  minimo
vitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  il  rilascio  di
nuove  concessioni  ad  uso  idroelettrico,  ferme  restando  diverse
disposizioni dettate  dalla  pianificazione  di  bacino  o  di  altro
settore, e' da considerarsi tecnicamente inammissibile: 
      a) nel caso in cui sul corpo idrico  insistano  derivazioni  ad
uso idroelettrico gia' assentite e la distanza  del  punto  di  presa
della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente,
sia  prevista  inferiore  al  doppio   del   tratto   sotteso   dalla
preesistente; 
      b) nel caso in cui sul corpo  idrico  siano  presenti  impianti
idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10  per  cento  della
lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10  per  cento  con  il
nuovo impianto; 
      c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione,  si
vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o
si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 4, comma 2. 
    2. Ai fini del comma 1, lettere a) e  b),  per  corpo  idrico  si
intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico. 
    3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti  in  una
delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1,  questa  puo'
essere superata, previo parere dell'autorita'  idraulica  competente,
ove il  proponente  produca  una  specifica  documentazione  utile  a
dimostrare la  compatibilita'  della  derivazione  richiesta  con  le
caratteristiche quantitative, qualitative e  di  conservazione  degli
habitat  del  corso  d'acqua  oppure  con  il   mantenimento   o   il
raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  definiti  per  i  corpi
idrici interessati. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  si
applicano alle istanze di nuova derivazione  che  non  comportano  la
sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente
a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo  idrico  e
la restituzione immediatamente a valle. 
    5.  Ai  procedimenti  per  il  rilascio  di  concessioni  ad  uso
idroelettrico gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Giunta
regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per  il  razionale  utilizzo
della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento  dei
procedimenti di rilascio dei titoli concessori  e  autorizzatori  per
l'uso delle acque pubbliche e per la  determinazione  dei  canoni  di
concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015)
si applicano i criteri e le procedure di cui al presente  regolamento
come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti  salvi  i
pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, gia'  acquisiti  e
le fasi endoprocedimentali gia' concluse, in quanto compatibili con i
principi, gli obiettivi e le finalita' della  l.r.  80/2015  e  della
pianificazione di bacino.