Art. 2 
 
                    Gestione finanziaria dell'ATC 
                   (art. 11-bis della l.r. 3/1994) 
 
  1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di
previsione, il  bilancio  consuntivo  e  il  rendiconto  delle  spese
dell'ATC. 
  2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. 
  3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie: 
    a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC; 
    b) entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni; 
    c) donazioni ed erogazioni volontarie. 
  4. Le spese per  il  funzionamento  dell'ATC,  fatto  salvo  quanto
indicato al comma 5, non possono superare il 35 per cento del  totale
delle  risorse  disponibili,  sono  classificate  ed  hanno  separata
imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie: 
    a) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC, compreso il
costo del personale dipendente; 
    b) spese di gestione; 
    c) spese per i componenti del comitato di gestione; 
    d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le
spese per incarichi professionali non  possono  superare  il  20  per
cento delle spese di cui al presente comma. 
  5. Almeno il 30 per cento dei proventi  derivanti  dalle  quote  di
iscrizione  all'ATC  deve  essere  utilizzato   per   operazioni   di
riequilibrio  faunistico  e  miglioramento   ambientale   finalizzato
all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. 
  6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC
trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il
bilancio consuntivo dell'anno precedente.