Art. 2 Gestione finanziaria dell'ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994) 1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC. 2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. 3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie: a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC; b) entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni; c) donazioni ed erogazioni volontarie. 4. Le spese per il funzionamento dell'ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie: a) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC, compreso il costo del personale dipendente; b) spese di gestione; c) spese per i componenti del comitato di gestione; d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento delle spese di cui al presente comma. 5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. 6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.