Art. 2 
 
                             Istituzione 
 
  1. Le Agenzie turistiche locali (A.T.L.) provvedono all'istituzione
degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.) e ne
danno comunicazione alla regione entro quindici  giorni,  indicandone
l'ubicazione, l'orario  di  apertura,  il  numero  di  addetti  e  le
modalita' di gestione. 
  2. Le A.T.L. possono, nel rispetto del diritto dell'Unione  europea
e  dell'ordinamento  vigente,  attraverso   procedure   ad   evidenza
pubblica, affidare la gestione degli I.A.T. da  essi  istituiti  alle
associazioni turistiche  pro  loco,  agli  organismi  associativi  di
sviluppo turistico locale nonche' ad  enti  gestori  dei  servizi  di
interesse pubblico. Anche in tal caso il personale  utilizzato  negli
uffici di informazione  e  accoglienza  deve  possedere  i  requisiti
professionali di cui all'art. 15. 
  3. Sono esclusi dall'affidamento  o  dall'impiego  diretto  persone
fisiche in situazione di incompatibilita' con  il  servizio  pubblico
erogato.