Art. 3 
 
               Attivita' degli uffici di informazione 
                 e di accoglienza turistica - I.A.T. 
 
  1.  Gli  uffici  I.A.T.  svolgono  attivita'  di  informazione   ed
accoglienza turistica. 
  2. I servizi di informazione e accoglienza turistica erogati  dagli
uffici I.A.T. sono finalizzati alla soddisfazione dei bisogni e delle
esigenze  degli  ospiti  nel  rispetto  dei  principi  di   cortesia,
uguaglianza, imparzialita', continuita',  partecipazione,  efficienza
ed  efficacia,   chiarezza   e   comprensibilita'   del   linguaggio,
trasparenza e accessibilita'. 
  3. Per attivita' d'informazione al turista si  intendono  tutte  le
azioni destinate a fare conoscere i servizi turistici disponibili, le
possibilita' ricettive e di ospitalita', i circuiti  enogastronomici,
le attrattive locali della provincia  e  della  regione,  il  sistema
della mobilita' e ogni altra notizia che possa rendere  soddisfacente
la visita e la permanenza sul territorio. 
  4.  Le  strutture  I.A.T.  assicurano  altresi'  un   servizio   di
informazione su iniziative culturali,  sportive  e  ricreative  e  di
tempo libero che si svolgono nell'intero territorio regionale. 
  5. Per attivita' di accoglienza del turista si intendono  tutte  le
attivita' orientate a rendere fruibili le opportunita' ed  i  servizi
turistici disponibili.