Art. 3 Attivita' degli uffici di informazione e di accoglienza turistica - I.A.T. 1. Gli uffici I.A.T. svolgono attivita' di informazione ed accoglienza turistica. 2. I servizi di informazione e accoglienza turistica erogati dagli uffici I.A.T. sono finalizzati alla soddisfazione dei bisogni e delle esigenze degli ospiti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialita', continuita', partecipazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilita' del linguaggio, trasparenza e accessibilita'. 3. Per attivita' d'informazione al turista si intendono tutte le azioni destinate a fare conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilita' ricettive e di ospitalita', i circuiti enogastronomici, le attrattive locali della provincia e della regione, il sistema della mobilita' e ogni altra notizia che possa rendere soddisfacente la visita e la permanenza sul territorio. 4. Le strutture I.A.T. assicurano altresi' un servizio di informazione su iniziative culturali, sportive e ricreative e di tempo libero che si svolgono nell'intero territorio regionale. 5. Per attivita' di accoglienza del turista si intendono tutte le attivita' orientate a rendere fruibili le opportunita' ed i servizi turistici disponibili.