Art. 4 
 
               Attivita' di coordinamento delle A.T.L. 
 
  1. L'A.T.L. organizza  e  coordina  le  attivita'  delle  strutture
I.A.T. comprese nel proprio territorio, nella raccolta  e  diffusione
delle  informazioni  turistiche  riferite  all'ambito  di  competenza
territoriale mediante la stipula di apposite convenzioni. 
  2. L'A.T.L. assicura la necessaria interazione  e  la  condivisione
dei flussi informativi tra gli  uffici  I.A.T,  anche  attraverso  la
connessione ad un'unica rete informativa.