Art. 4 Attivita' di coordinamento delle A.T.L. 1. L'A.T.L. organizza e coordina le attivita' delle strutture I.A.T. comprese nel proprio territorio, nella raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale mediante la stipula di apposite convenzioni. 2. L'A.T.L. assicura la necessaria interazione e la condivisione dei flussi informativi tra gli uffici I.A.T, anche attraverso la connessione ad un'unica rete informativa.