Art. 5 
 
                          Punti informativi 
 
  1. Gli enti  locali,  le  associazioni  turistiche  pro  loco  e  i
consorzi di operatori turistici possono istituire, ai sensi dell'art.
16, comma 5 della legge regionale n. 14/2016, punti  informativi  sul
territorio nei comuni in cui non siano presenti uffici I.A.T. 
  2. I punti informativi di cui al comma 1 cessano la loro  attivita'
al momento dell'istituzione ed avvenuta apertura di un ufficio I.A.T.
sul medesimo territorio comunale.