Art. 2 
 
Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3
         «Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i. 
 
  1. All'articolo 6 della legge regionale  12  febbraio  1990,  n.  3
«Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i.  e'  aggiunto  il
seguente capoverso: 
    «Nell'ipotesi di intrasformabilita' derivante esclusivamente  dal
tematismo geologico contenuto nel Piano,  ove  in  contrasto  con  le
prescrizioni del Piano di Assetto  Idrogeologico  (PAI)  vigente,  le
disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente  vincolanti  ai
sensi dell'art. 65, commi  4,  5  e  6  del  decreto  legislativo  n.
152/2006.».