Art. 6 Disposizioni applicative dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 1. L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).