Art. 6 
 
                Disposizioni applicative dell'art. 23 
               del decreto legislativo n. 75 del 2017 
 
  1. L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75  del  2017  si
applica, ferme restando le  esclusioni  dalla  medesima  disposizione
previste, agli enti del Sistema delle  amministrazioni  regionali  di
cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d),  della  legge  regionale  26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione  e  di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa  l'Agenzia
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).